I colloqui dei ristretti per reati ostativi tra giurisprudenza e dottrina: un’indagine esplorativa

Autori

  • Nunzio Cosentino

Abstract

Il previgente regolamento di esecuzione penitenziaria (Dpr n.431/1976) stabiliva per i detenuti 4 colloqui mensili di 1 ora ciascuno con familiari e terze persone e ulteriori 2 colloqui nel caso di buona condotta e di attiva collaborazione al trattamento rieducativo. Il vigente regolamento di esecuzione, Dpr n. 230/2000 (d’ora in avanti NRE), prevede sei colloqui mensili per i condannati e gli internati,ma tale numeronon può essere superiore a quattro al mese per i ristretti di cui al primo periodo del primo comma, art.4-bis O.P., salvo per i soggetti gravemente infermi o  con prole al di sotto dei 10 anni, o quando ricorrono particolari circostanze. L’ipotesi teorica del presente lavoro è quella di verificare se ai detenuti più pericolosi sia stato effettivamente ridotto il numero dei colloqui mensili, alla luce della nuova normativa restrittiva. A tal fine, è stata condotta una indagine conoscitiva presso la Casa Circondariale di Catania Bicocca, un istituto penitenziario caratterizzato da una popolazione carceraria costituita prevalentemente da detenuti classificati Alta Sicurezza, condannati per i reati di cui al primo periodo del primo comma dell’art. 4 bis, O.P., e perciò destinatari delle limitazioni del Nuovo Regolamento di Esecuzione in tema di colloqui. Sono stati presi in esame due campioni casuali di circa 50 detenuti cadauno che hanno usufruito di colloqui con familiari e terze persone rispettivamente nel secondo semestre del ’99 e  del 2004, e sono stati comparati allo scopo di rilevare eventuali differenze tra la vecchia e la nuova normativa. Dal raffronto tra i due campioni non sono emerse grosse differenze in ordine agli effetti prodotti dalla nuova disciplina sui colloqui,com’era forse nell’intento limitativo della nuova norma regolamentare. Non può considerarsi, tuttavia, ancora conclusa la diatriba relativa al dubbio di legittimità costituzionale che una parte della dottrina e una parte della magistratura di merito sostengono in relazione alla presunta violazione della doppia riserva di legge e di giurisdizione sulla libertà di comunicare.

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Pubblicato

2014-12-16

Fascicolo

Sezione

Articoli