Codice Etico

 

Titolo I. Disposizioni generali

Art. 1

Bollettino As.Pe.I. è una rivista scientifica peer-reviewed il cui codice etico è ispirato alle linee guida elaborate dal Committee on Publication Ethics (COPE).

 

Art. 2

Editore, direzione e redattori, revisori e autori conoscono e condividono i doveri etici di cui agli articoli seguenti.

 

Titolo II. Doveri dell’editore

Art. 3

L’editore mette a disposizione della rivista le risorse più adeguate, preservando o accrescendo la qualità della stessa.

L’editore che cura la pubblicazione non può interferire con le decisioni della direzione e dei redattori in relazione alla scelta degli articoli da pubblicare.

Il rapporto fra editore e direzione e redattori deve basarsi saldamente sul principio di indipendenza editoriale.

 

Titolo III. Doveri della direzione e dei redattori

Art. 4

Sono accettati per la rivista soltanto lavori originali, redatti nel rispetto del diritto d’autore e non sottoposti contemporaneamente a valutazione presso altre riviste.

La decisione di accettare o rifiutare un documento per la pubblicazione si basa su criteri di rilevanza scientifica, originalità, chiarezza e pertinenza dello studio rispetto agli scopi della rivista.

La direzione della rivista è responsabile della decisione di pubblicare o meno i contributi che sono proposti. Il comitato scientifico e i redattori aiutano la direzione ad assumere questa decisione.

 

Art. 5

La direzione garantisce la correttezza dei sistemi utilizzati per valutare, accettare o respingere gli articoli sottoposti dagli autori e vigila sul processo di revisione e sull’anonimato dei revisori rispetto al contributo esaminato.

La direzione e i redattori evitano ogni conflitto di interesse e garantiscono che la valutazione dei contributi avvenga in base al loro contenuto scientifico, senza discriminazioni di etnia, genere, età, orientamento sessuale, religione, convinzioni politiche, condizioni personali e sociali.

 

Art. 6

I redattori esaminano preliminarmente i contributi proposti per la pubblicazione e, qualora siano accettati, procedono sottoponendoli a referaggio.

In caso di pubblicabilità condizionata, i redattori restituiscono lo scritto e la scheda di referaggio anonima all’autore affinché questi apporti le modifiche suggerite dal revisore. Una volta apportate le modifiche, il testo è restituito ai redattori, che ne valutano l’adeguatezza.

Sui contenuti della rivista la direzione esercita il controllo finalizzato ad impedire che nelle pubblicazioni siano commessi reati.

 

Art. 7

I redattori, al pari dei membri di ogni organo della rivista, devono astenersi dal rivelare, a un soggetto diverso dall’autore o da chi sia da lui consapevolmente autorizzato, qualsivoglia informazione sui testi sottoposti alla valutazione della rivista.

Il materiale inedito contenuto nei contributi inviati alla rivista non può essere usato dai redattori né dai membri degli organi della rivista per proprie ricerche senza il previo, effettivo, libero consenso dell’autore, reso per iscritto.

 

Art. 8

La direzione e i redattori sono disponibili ad accettare critiche fondate circa i lavori pubblicati e non hanno preclusioni in merito alla possibilità di pubblicare ricerche che mettano in discussione lavori pubblicati in precedenza.

Laddove ve ne sia bisogno, la direzione e i redattori pubblicano correzioni, chiarimenti e ritrattazioni. Agli autori dev’essere data l’opportunità di rispondere alle critiche e la rivista non preclude studi che propongano risultati di indirizzo diverso.

 

Titolo IV. Doveri dei revisori

Art. 9

I revisori, nella loro attività di revisione, aiutano la direzione e i redattori a decidere sulle pubblicazioni e, attraverso le comunicazioni editoriali, possono anche aiutare gli autori a migliorare i testi.

Il sistema di referaggio adottato dalla rivista è a doppio cieco. All’autore non è resa nota l’identità del revisore, né al revisore viene resa nota l’identità dell’autore. La direzione e i redattori, ai fini dell’invio al revisore, assicurano quindi che lo scritto sia anonimo e privo di riferimenti, diretti e indiretti, che possano far risalire all’identità dell’autore. 

 

Art. 10

La procedura di revisione è condotta in modo oggettivo. Essa deve essere imparziale, scevra da pregiudizi e puntuale.

I revisori devono motivare adeguatamente i propri giudizi ed evitare ogni commento personale sull’autore.

Se un revisore non si sente adeguato al compito proposto o sa di non poter svolgere la lettura nei tempi richiesti, è tenuto a comunicarlo tempestivamente alla direzione.

 

Art. 11

I testi assegnati in lettura sono riservati. Essi non devono essere discussi con altre persone, senza esplicita autorizzazione della direzione.

Informazioni riservate o indicazioni ottenute durante il processo di revisione, si considerano confidenziali e non possono essere usate a scopi personali o a proprio o altrui vantaggio.

 

Art. 12

I revisori devono segnalare alla direzione o ai redattori eventuali somiglianze o sovrapposizioni del testo ricevuto in lettura con altre opere a loro note.

È compito dei revisori indicare con precisione gli estremi bibliografici di opere fondamentali eventualmente trascurate dall’autore.

 

Art. 13

I revisori non devono accettare in lettura articoli per i quali sussiste un conflitto di interessi dovuto a precedenti rapporti di collaborazione o di concorrenza con l’autore o con la sua istituzione di appartenenza.

 

Titolo V. Doveri degli autori

Art. 14

Gli autori garantiscono l’originalità assoluta dei testi inviati, e, in caso di utilizzo del lavoro o delle parole di altri, che se ne dia opportuna indicazione o citazione.

Gli autori non dovrebbero pubblicare articoli che descrivono la stessa ricerca in più di una rivista. Non si può proporre lo stesso testo contemporaneamente a più di una rivista.

Gli autori, nel proporre un articolo alla rivista, si attengono ai suoi criteri redazionali.

Se il contributo viene accettato, l’autore riconosce all’editore il diritto alla pubblicazione.

Gli autori delle opere pubblicate sulla rivista si assumono la responsabilità della propria condotta e della validità delle loro ricerche e di ciò che hanno scritto.

 

Art. 15

Gli autori di ricerche originali rendono disponibili anche le fonti o i dati su cui la ricerca si fonda, perché possano conservarsi per un ragionevole periodo di tempo dopo la pubblicazione ed essere eventualmente resi accessibili a chi intenda utilizzare il lavoro.

Gli autori forniscono sempre la corretta indicazione delle fonti e dei contributi menzionati nell’articolo.

Le affermazioni degli autori, nei loro testi, non devono essere false e non dovrebbero essere imprecise.

Se un autore scopre un errore significativo o inesattezze nel suo contributo pubblicato, lo comunica tempestivamente alla direzione o ai redattori e collabora con loro per ritirare la pubblicazione o segnalare, con errata corrige, i punti scorretti del testo.

 

Art. 16

Gli autori devono indicare nel proprio testo ogni conflitto finanziario o altro conflitto di interesse che si potrebbe interpretare come avente un’influenza sui risultati o l’interpretazione del loro lavoro. Ogni fonte di sostegno finanziario per il progetto va indicata.

Agli autori può essere richiesta una dichiarazione in relazione a rapporti personali o economici con revisori, direzione o redattori che possono influenzare in modo inappropriato il loro comportamento.

 

Art. 17

La paternità dell’opera viene attribuita con esattezza e correttezza.

Si indicano come coautori tutti coloro che abbiano dato un contributo rilevante all’ideazione, all’organizzazione, alla realizzazione e alla rielaborazione della ricerca che è alla base del lavoro.

Se altre persone hanno partecipato in modo rilevante ad alcune fasi della ricerca, il loro contributo deve essere esplicitamente riconosciuto.

Se un testo è scritto a più mani, l’autore che lo invia alla rivista deve dichiarare di aver indicato correttamente i nomi di tutti gli altri coautori, di aver ottenuto la loro approvazione della versione finale dell’articolo e il loro consenso alla pubblicazione nella rivista. Ai fini del riconoscimento della paternità dell’opera deve risultare in modo chiaro la parte del contributo attribuita a ciascun autore.