Sports in the Italian Constitution: A Beginning that Must Take Shape for a Sports Welfare System
Lo sport nella
costituzione italiana: Un inizio che deve prendere forma per un welfare
sportivo
Nicola
Lovecchio
Dipartimento di scienze biomediche per la salute, Università degli Studi di Milano (Milano, Italy) – nicola.lovecchio@unimi.it
https://orcid.org/0000-0003-4115-0833
The Italian Constitution has been amended by adding a new clause,
which formalizes the Republic’s recognition of the educational, social, and
well-being-promoting value of sporting activities in all their forms. Despite
clear legislative delays, one can take inspiration from foreign constitutional
documents (particularly that of Canada) and begin to implement plans that make
this new recognition effective and pragmatic. For instance, it could be
possible to implement a subsidiary policy promoting sports in small, isolated
centres, standardize health promotion interventions across all regions of the
peninsula, allocate funds for pedagogical scientific research, mandate a sports
director in fitness centres, ensure a welfare service for elderly individuals,
and increase tax relief for families. The transition from law to practice must
be prompt for a true sports welfare system.
La Costituzione italiana è stata
modificata attraverso l’inserimento di un nuovo comma, il quale formalizza il
riconoscimento da parte della Repubblica del valore educativo, sociale e
promotore del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue
forme. Nonostante, sia evidente un ritardo legislativo si può prendere esempio
da carte costituzionali straniere (in particolare quella del Canada) e iniziare
a far discendere piani attuativi che rendano effettivo e pragmatico questo
nuovo riconoscimento. Per esempio, si potrebbe realizzare una politica
sussidiaria di promozione dello sport nei piccoli centri isolati, uniformare gli interventi sulla promozione della salute in tutte le regioni della
penisola, stanziare fondi per la ricerca scientifica a carattere pedagogico,
introdurre l’obbligatorietà di un direttore sportivo nei centri fitness,
garantire un servizio di welfare per i soggetti anziani e incrementare lo
sgravio fiscale per le famiglie. Sollecito dovrà essere il passaggio dalla legge alla
pratica per un vero welfare sportivo.
Health promotion, Sports directors,
Educational value, Subsidiarity, Sports welfare
Promozione salute, Direttori sportivi,
Valenza educativa, Sussidiarietà, Welfare sportivo
The Author declares no conflicts of interest.
January 24, 2024
July 28, 2024
Partendo
dal passato, è curioso ma anche interessante e intrigante ricordare che, nel
testo originale, la Costituzione italiana (1948) non faceva menzione
dell’attività sportiva (CU0020b). Il discorso sulla questione dello sport fu,
infatti, marginale e concentrata principalmente sugli interventi pubblici volti
a garantire l’attività motoria e la salute dei giovani attraverso il ripristino
(prima), la manutenzione e, poi, la realizzazione ex-novo delle necessarie
strutture.
Obiettivamente,
in quel momento, l’assenza dello sport nei dibattiti dell’Assemblea Costituente
può essere attribuita a due fattori principali: il rigetto dell’uso strumentale
dello sport (e dell’uomo sportivo vittorioso) che il regime fascista aveva adottato
come strumento di propaganda politica e veicolo della propria ideologia e
secondariamente per le difficili condizioni economiche e sociali ereditate
dalla Seconda Guerra Mondiale che spostarono l’attenzione, ovviamente, su temi
e assetti (economia, definizione del sistema democratico, organizzazione dello Stato
e dei rapporti tra cittadini) molto più decisivi in quel preciso momento
storico (CU0020b). Ecco che nel contesto costituzionale italiano si registrò una
debole considerazione per lo sport se non per un sporadico (e forse unico
secondo gli atti) intervento dell’on. Giuliano Pajetta (seduta del 19
aprile 1947), che durante la discussione sull’articolo 31 (inerente le
provvidenze e i sostegni per la formazione della famiglia e l’adempimento dei
relativi compiti) sottolineò l’importanza di considerare lo sport come garanzia
per una gioventù sana (CU0020b): anticipando, nei fatti, la transizione ad un
concetto di sport focalizzato sulla prevenzione delle malattie (Eid et al.,
2012).
Dopo
oltre 70 anni, periodo dove i boicottaggi di Mosca e Los Angeles hanno
rappresentato gli unici momenti in cui lo sport approdò prepotente nelle
decisioni parlamentari (Sbetti, 2012), la proposta di legge costituzionale (sia
da parte della Camera dei deputati sia del Senato della Repubblica) per
introdurre esplicitamente lo sport tra i valori tutelati dalla Carta
fondamentale ha vissuto la sua approvazione definitiva.
È
così che la Costituzione è stata modificata attraverso l’inserimento di un
nuovo comma, il quale sancisce il riconoscimento da parte della Repubblica del
valore educativo, sociale e promotore del benessere psicofisico dell’attività
sportiva in tutte le sue forme. La legge costituzionale n. 1 del 26
settembre 2023 ha, quindi, formalizzato questa modifica del codice, affermando un
inizio di considerazione ufficiale dello sport nel contesto nazionale. Essa,
infatti, recita: “La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di
promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue
forme”.
In
particolare, il testo della legge si compone di un unico articolo, aggiungendo
il nuovo comma all’articolo 33 e delineando chiaramente il riconoscimento
dell’importanza delle attività sportive per la popolazione (società) e la
salute pubblica (CU0020b).
2. Alcune distorsioni
La
formulazione del testo fa emergere chiaramente alcune distorsioni che sono in
parte eredità del passato e di alcune forma mentis (Tulli, 2012). Innanzitutto,
la scelta del verbo “riconosce” indica precipuamente una visione dell’attività
sportiva come realtà pre-esistente della quale la Repubblica semplicemente
prende atto (CU0020b) e a cui, si spera, ci sia un seguito di tutela,
promozione e potenziamento.
Il
contenuto assiologico dell’attività sportiva è articolato su tre direttrici
(educazione, socialità e benessere) poste in relazione paritetica anziché in un
rapporto gerarchico. Emerge il valore educativo connesso allo sviluppo e alla
formazione della persona come indicato dalla collocazione nell’articolo 33
(dedicato all’istruzione) ma non viene fatto riferimento alle figure professionali
che dovrebbero promuovere e costruire il valore educativo (Lovecchio,
2023). Lo sport è associato al valore sociale perché spesso è considerato un
elemento di aggregazione e uno strumento d’inclusione per condizioni di
svantaggio, deriva o marginalità ma si dimentica che lo sport non è ipso
fatto aggregante, equo e inclusivo (Lovecchio & Borgogni; 2022): anzi
spesso è divisivo ed economicamente iniquo .
Infine,
nella società industrializzata e post-informatizzata la salute è un correlato
della pratica motoria (in questo ambito si è ribaltato il fenomeno fisiologico
rispetto a ciò che la natura ha predisposto) per cui la salute (interpretata
nella sua moderna concezione di benessere psico-fisico integrale della persona,
Sallis, 2009) deve essere riconquistata come elemento di benessere psicofisico.
Quindi siamo certi che sia lo sport e non l’attività motoria la vera forma di
saluto-genesi (Joy et al., 2012)?
Sicuramente
l’espressione “in tutte le sue forme” accostata a “attività sportiva” evidenzia,
positivamente, l’intenzione di includere ogni sfaccettatura dello sport nell’ambito
normativo ma cosa si intende per attività sportiva? Con il termine sportiva il
legislatore sotto-intendeva competitiva? Sarebbe stata più adeguata l’espressione
attività motoria?
La
sottolineatura circa l’importanza educativa, sociale e sanitaria esprime la
volontà di includere e considerare nella normativa, l’intera gamma di
espressioni sportive ma, ancora, non sarebbe stato meglio parlare di attività
educative, ricreative e di esercizio terapeutico (Siedentop & Van der Mars,
2022).
La
collocazione normativa nell’articolo 33, anche a parere personale, è stata
idonea data la sua portata ampia che include arte, scienza e istruzione.
Sicuramente il desiderio di evitare una dissonanza normativa con l’articolo 32,
che è incentrato sul diritto alla salute, e la franca volontà di sottolineare la
dimensione “individuale” hanno collocato il nuovo comma nell’articolo 33, dedicato
all’insegnamento delle arti e delle scienze (CU0020b). Quindi, perché non è
stata inclusa esplicitamente il riferimento all’Educazione fisica? Non come
riferimento alla disciplina scolastica ma come dimensione educativa che il
gioco e lo sport hanno intrinsecamente (Lovecchio, 2023). Questa omissione, a
parere personale, appare come una dichiarazione tronca e meritevole di
ulteriori approfondimenti.
Infine,
essendo citato il valore di promozione del benessere psicofisico perché non
viene fatto riferimento (ovviamente in termini generali) ad altri articoli
della Costituzione che dispongono le condotte dello Stato rispetto alla salute?
Come non rimandare direttamente all’altrettanto recente decreto (D.L. 28
febbraio 2021, n. 36) che ha istituito la figura del chinesiologo per la
conduzione di attività motorie a carattere compensativo […] finalizzate al
mantenimento e al recupero delle migliori condizioni di benessere fisico […]
attraverso la promozione di stili di vita attivi e come recita il punto b) il
miglioramento della qualità della vita.
In
ambito internazionale le organizzazioni intergovernative quali UNESCO,
Consiglio d’Europa e Unione Europea, negli anni si sono solamente occupate di
esaminare i livelli di autonomia sportiva che fino agli ‘80 non erano mai stati
menzionati (Chappelet, 2010). Infatti; negli anni Settanta e Ottanta, la Carta
europea dello sport per tutti emanata dal Consiglio d’Europa come
raccomandazione agli Stati membri (1976) e la Carta internazionale dell’educazione
fisica e dello sport (1978) adottata dalla Conferenza generale dell’UNESCO
omettono indicazioni di metodo sull’attività sportiva, soffermandosi solo sull’organizzazione
della pratica sportiva rispetto alle altre forme aggregative e di relazione tra
le persone. Dal finire degli anni ‘80, l’autonomia delle organizzazioni
sportive inizia, più consistentemente, a comparire nei discorsi delle
organizzazioni intergovernative europee, soprattutto durante le riunioni del
Comitato per lo sviluppo dello sport del Consiglio d’Europa (Parrish, 2003).
Nel 1992, il Consiglio d’Europa introdusse il concetto nell’articolo 3 della
Carta europea dello sport per cui le organizzazioni sportive volontarie hanno
il diritto di stabilire processi decisionali autonomi nel rispetto della legge.
In particolare, sia i governi sia le organizzazioni sportive dovrebbero
reciprocamente rispettare le loro decisioni (Parrish, 2003). Come evinto precedentemente,
in Italia come a livello centrale europeo, non si ravvisano norme specifiche di
valorizzazione dell’attività sportiva come diritto di ogni persona.
Solo nel 2000; nel corso del 9° Forum europeo
dello sport a Lille, organizzato sotto l’egida della Commissione europea, il gruppo
di lavoro sulla natura specifica dello sport ha sollecitato una riflessione sull’unicità
dello sport con il suo ruolo sociale ed educativo e quindi sulle regole per
promuovere lo sport tra la popolazione (Davis, 2000).
Successivamente, ma sempre nel 2000, la
Dichiarazione di Nizza (in mancanza di un trattato ratificato che attribuisca
alla Commissione europea la competenza in ambito sportivo) ribadendo l’indipendenza
delle organizzazioni sportive ne sottolineò il funzionamento democratico e
trasparente nel rispetto di specificità intoccabili nel diritto dell’UE:
divieto di discriminazione basata sulla nazionalità e la promozione della
parità di genere (Davis, 2000). Sicuramente due aspetti importanti del diritto
che nelle disposizioni sulla cittadinanza dell’Unione sono attestate all’ambito
sportivo come forma di lavoro e non come diritto delle persone che non sono professioniste
dello sport.
In Europa altre indagini condotte sulle
legislazioni sportive nazionali e sulla buona governance nello sport (commissionate
dal Consiglio d’Europa; Chaker, 1999; 2004) hanno categorizzato i Paesi in due
gruppi distinti (con legislazione sportiva non interventista e che quindi offre
ampia autonomia alle organizzazioni sportive o con legislazione interventista
dove la norma interviene in modo più marcato nel definire le politiche
sportive). Parallelamente le strutture principali per i sistemi sportivi
nazionali sono state identificate secondo quattro configurazioni in base al
ruolo del movimento sportivo: configurazione missionaria (in cui prevale il movimento
sportivo volontario; i.e. Austria, Danimarca, Germania, Italia, Lussemburgo e
Svezia), configurazione burocratica (dominata dalle autorità pubbliche; i.e.
Belgio, Cipro, Repubblica Ceca, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Ungheria,
Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Slovenia e Spagna),
configurazione imprenditoriale (predominanza di attori privati; i.e. Irlanda e
Regno Unito) e la configurazione sociale (predominano gli agenti sociali: i.e.
Paesi Bassi).
Se a livello europeo non viene esaltato
specificatamente il valore educativo e sociale dello sport; in alcune singole
costituzioni ci sono esempi virtuosi e meritevoli che spesso non hanno
caratteri comuni e trasversali. Infatti, a livello internazionale è difficile
trovare omogeneità di pensiero e indicazioni simili per ragioni ascrivibili
alla storia politica dei singoli Stati e alle condizioni di sviluppo economico
(Soek, 2006).
Alcuni Paesi hanno inserito nella
propria Costituzione una o più disposizioni relative allo sport: alcune
Costituzioni hanno un paragrafo separato sullo sport, altri hanno previsto che
lo Stato assicuri la tutela della salute dei cittadini promuovendo lo sviluppo
dello sport mentre alcuni interconnettono la promozione delle attività sportive
alla promozione della cultura o dei momenti ricreativi (Soek, 2006).
Oltre ai caratteri propri di uno Stato le
differenze rispetto ai riferimenti allo sport dipendono anche dalla difficile definizione
di sport (determinate dall’obiettivo dello sport come competizione,
saluto-genesi o prosociale) su
cui il quadro giuridico si è basato per formulare le leggi (Davis, 2000): è
proprio la definizione adottata come premessa ai testi costituzionali che ha
determinato differenze nelle disposizioni di legge. In alcune Costituzioni,
invece, la definizione di sport è assente facendo presume che lo sport sia un
fenomeno sociale che non necessita di ulteriori definizioni.
I Paesi (Soek, 2006) che hanno promulgato
leggi sullo sport, come mezzo per il miglioramento della salute e dello
sviluppo fisico dei cittadini, riportano che lo Stato si dovrebbe dedicare allo
sport nelle sue diverse manifestazioni considerando come obiettivo fondamentale
l’utilizzo dello sport come fattore di salute fisica e morale della popolazione
(Argentina) o che lo scopo dell’educazione fisica e dello sport è il
miglioramento della salute e dello sviluppo fisico della nazione attraverso l’esercizio
fisico sistematico da parte di persone di tutte le età (Bulgaria). Il Canada promuove
l’attività fisica come elemento fondamentale della salute e del benessere e
incoraggia tutti i canadesi a migliorare la loro salute con attività fisica
nella loro vita quotidiana mentre la Croazia enfatizza un interesse particolare
per le attività fisiche e i giochi organizzati e svolti per migliorare la
salute dei bambini/giovani, o per migliorare la salute e i momenti ricreativi delle
persone disabili. Anche la fittizia Repubblica Popolare Cinese (Soek,
2006) ha una legge formulata con lo scopo di promuovere la causa dello sport,
migliorare la salute del popolo, elevare il livello delle attività sportive e
accelerare la costruzione della civiltà materiale e spirituale socialista.
Infatti, nel loro articolo lo Stato deve promuovere la causa dello sport,
realizzare attività sportive di massa e migliorare la salute dell’intera
nazione. Tutti gli sforzi relativi alla causa dello sport si basano sulla
promozione di attività di sviluppo fisico mentre, nel contempo, i cittadini
sono incoraggiati a integrare l’attività fisica nella loro routine quotidiana
per migliorare la loro salute.
Altri Stati esaltano la posizione dello sport
nella società. La Repubblica Ceca (Numerato & Flemr, 2013) definisce la
posizione dello sport nella società come attività benefica per il pubblico
mentre Malta dichiara che l’educazione fisica e lo sport devono essere
insegnati e praticati in tutte le scuole primarie e secondarie. Il Canada per
poter migliorare il benessere fisico dei cittadini attraverso lo sport
(Thibault & Harvey, 2013) ribadisce che è necessario creare alcune
condizioni che facilitino la pratica sistematica dell’attività fisica e dello
sport: cioè contribuire a ridurre le barriere che impediscono a tutti i
canadesi di essere attivi.
Una legge sullo sport può essere utilizzata
anche per diffondere il rispetto per gli altri esseri umani e per le loro
differenze culturali: la Finlandia ha una legge per promuovere l’uguaglianza e
la tolleranza, la diversità culturale e lo sviluppo sostenibile dell’ambiente
attraverso lo sport. La Mongolia rispetto all’auto-rispetto si fa garante di
uno sport libero dal doping come valore etico. Di nuovo, il Canada ha scritto
che la politica in materia di attività sportiva fonda il trattamento delle
persone con equità/rispetto e con piena ed equa partecipazione di tutti allo
sport (Soek, 2006).
In alcune Carte costituzionali viene anche
premesso il valore ricreativo e di intrattenimento della popolazione: l’Argentina
si rivolge allo sport (Trevisán, 2006), nelle sue diverse manifestazioni, come
fattore educativo coadiuvante alla formazione integrale dell’uomo e come
risorsa per la ricreazione e lo svago della popolazione.
Infine, pare interessante riportare tre casi
che in modo non-casuale sono esempi di promozione ampia o addirittura di sola
definizione economica (Athayade et al., 2021).
In Spagna, il terzo capitolo (Titolo I) della
Costituzione, del 1978, stabilì la responsabilità dello Stato nel promuovere la
pratica sportiva, in quanto definisce le autorità pubbliche come promotrici
dell’educazione alla salute, dell’educazione fisica e dello sport, nonché dell’uso
corretto del tempo libero. Inoltre, nella descrizione delle competenze delle
Comunità autonome spagnole (Constitución Española, 1978) questi precetti
vengono rafforzati: Bodin (2011) esalta la legislazione spagnola prodotta nel
periodo 1975-2000 come un Carta utile a costruire uno sport per tutti partendo
dalla genesi di una politica sociale sportiva allineata allo sviluppo
socio-economico.
Seppur positivo bisogna anche ricordare che,
successivamente, la Legge 10/1990 ha riconosciuto, da parte dello Stato, i
diversi aspetti del fenomeno sportivo come un’attività libera e volontaria
dando priorità, nei fatti, alle iniziative volte alla cooperazione per lo sport
professionistico mentre la promozione dello sport popolare/per tutti è
diventata secondaria (Lasarte et al., 2008).
Il Brasile, che vide una dittatura militare,
riuscì nel 1988 ad inserire, nella Costituzione, lo sport come diritto e quindi
come una responsabilità dello Stato. Parafrasando la loro Costituzione si legge
che lo Stato ha il dovere di promuovere le pratiche sportive formali e non
formali, come diritto di ciascuno.
L’Olanda, tra il 2001 e il 2005, visse un
periodo di fermento politico sull’opportunità di emanare una legislazione
sportiva nazionale. Il professor van Staveren (docente di Sport e Diritto
presso la Libera Università di Amsterdam) su sollecito del Segretario di Stato
per lo Sport, concluse, dopo un lungo periodo di riflessione, che non vi era motivo
di emanare una legislazione nazionale specifica per lo sport. Infatti, nel 2005
il tema ritornò di interesse ma solo sugli ambiti legati al doping, alle violenze
negli stadi e alle sponsorizzazioni (Drongelen & Jellinghaus, 2022): nulla riguardante
i diritti della persona.
Come
si evinto non è scontato parlare di Sport nelle carte costituzionali e
tantomeno trovare una linea di pensiero comune. Per ragioni storiche, di
disinteresse e competenze politiche (Calzolaio & Gaballo, 2012) l’Italia si
è allineata con molti anni di ritardo rispetto alla definizione della propria
Costituzione. Un vuoto che, eliminando le polemiche, deve essere colmato.
Infatti, un articolo in Costituzione non significa che lo sport sia diventato
un diritto: è semplicemente il riconoscimento che la dimensione sportiva ha
delle valenze educative, prosociali e di promozione del benessere psicofisico.
Insieme
all’ottimismo iniziale, dobbiamo per completezza di analisi (che servirà a
condurre i successivi passi) evidenziare che la collocazione nell’articolo 33
è interessante perché è quello che riguarda insegnamento delle arti e delle
scienze nelle scuole d’Italia (comprese quelle libere e non statali): ma perché
si parla di attività sportive e non si è aggiunto la dimensione scolastica dell’Educazione
fisica? Sembra proprio una dichiarazione troncata considerando che la
disciplina è parte del curriculum di tutti gli indirizzi scolastici, delle
scuole secondarie di I grado e da un paio di anni scolastici, guidata da
laureati in Scienze motorie, anche nelle classi quarte e quinte della scuola
primaria: a seguito dell’articolo 1, comma 329 e ss., della legge 30 dicembre
2021, n. 234. Una facilità per lo Stato di favorire un diritto e una
capillarità anche verso i genitori che non è stata sottolineata.
Cosa
significa attività sportiva in tutte le sue forme? Cosa intendeva il
legislatore con sportiva? Perché non ha usato il termine “attività motoria”?
Sicuramente
i piani attuativi e i codici che da questo articolo discenderanno potranno
chiarire la logica e il pensiero politico di un primo passo sicuramente
innovativo per l’Italia. Rimane scontato che, senza far passare ancora molti
anni, bisognerà passare alle leggi attuative.
Una legge sullo sport è sicuramente la base fondativa
legale e quindi organizzativa, per uno Stato civile, per promuovere ambiti e
relazioni ma codici e decreti sulla regolamentazione delle relazioni tra le
organizzazioni sportive, lo Stato, le autorità locali, la scuola e i privati
nell’ambito dello sport sono di vitale importanza.
Di seguito alcuni suggerimenti che possono,
con un’oculata gestione di fondi, diventare attuazione di buone pratiche per
sviluppare, realmente, le valenze/potenzialità educative, sociali e di
promozione del benessere per la popolazione:
·
come in Estonia e in Mongolia (Soek, 2006), lo
Stato potrebbe intervenire nella promozione e nella gestisce dello sport in
quei piccoli centri dove non ci sono soggetti terzi che propongono aggregazione
intorno a società sportive: una sorta di sussidiarietà invertita;
·
la legge potrebbe armonizzare (come in Messico;
Soek, 2006) gli interventi sulla promozione della salute che in Italia (si veda
a riguardo le palestre della salute) vivono disparità regionali e assenze
ingiustificate;
·
tralasciando gli scopi legati alla difesa
nazionale, si può sollecitare, come nella Repubblica Popolare Cinese (Soek,
2006), che vengano messi a disposizione fondi per la ricerca scientifica sullo
sport che non siano solo a livello fisiologico-ormonale ma anche a carattere
pedagogico;
·
si potrebbe introdurre l’obbligatorietà di un
direttore sportivo con specifico titolo accademico in ogni società sportiva,
ASD o centro fitness che sia garante dell’operatività dei lavoratori in esse
coinvolti;
·
garantire come servizio di welfare, gestito
dalle aziende sanitarie locali, attività di promozione e sviluppo dell’attività
fisica nei soggetti anziani con voucher che garantiscano gratuità a coloro che
negli anni hanno già pagato le tasse;
·
incrementare la percentuale dello sgravio
fiscale per le famiglie che fanno frequentare corsi di attività motoria o
avviamento allo sport ai figli minori di 18 anni e magari estenderlo al di
sotto dei 5 anni.
La ratio legis di una Legge sullo Sport
deve diventare un’ambizione per tutte le forze politiche e un desiderio di
larghi consensi fra la popolazione. Non si tratta di emanare semplici
protocolli di intesa o regolamenti (che sono solo una forma giuridica) ma di
comprendere l’opportunità generativa che questa novità costituzionale ha in
potenza. Dal nuovo comma della costituzione si potranno stanziare fondi per un vero
sostegno e quindi un vero sviluppo delle attività sportive (preferirei dire
motorie) per tutte le fasce di età (non solo quelle legate alla scuola dell’obbligo).
Con un dialogo gestito dalla sotto-segreteria con delega allo sport si potrà
definire una coordinazione degli/fra gli enti che a vario titolo trattano,
gestiscono e promuovono l’attività motorio-sportiva (Federazioni, EPS; ASD,
imprese sociali, municipalizzate): questo diventerebbe un vero sistema
cooperativo e virtuoso per ampliare a tutti gli strati e classi sociali della
società la pratica (soprattutto di tipo ricreativo). Le agenzie del territorio
potrebbero avere mandato di monitorare le buone pratiche più diffuse nelle
province o nei territori così da censire virtuosismi da diffondere oppure
rilevare luoghi e situazioni lacunose per innescare soluzioni rapide e
contestuali.
Le collaborazioni con le ASL in sinergia con i
chinesiologi potrebbero, realmente, allargare la sorveglianza sanitaria
primaria attraverso il più economico strumento di saluto-genesi.
Questi suggerimenti potrebbero veramente
essere l’inizio legislativo di un originale welfare sportivo. Non un’ulteriore
serie di leggi e regolamenti sul fair play finanziario o sulle leggi che
regolano i diritti televisivi o le tassazioni dei professionisti. Il nuovo
articolo, per fortuna, non parla di sport professionistico e non richiama in
alcun modo l’autonomia dello sport competitivo dalla legge ordinaria.
La legge
n. 1 del 26 settembre 2023 è una pietra miliare nella storia che speriamo
diventi testata d’angolo per dare vita anche ad altre attuazioni di legge (si
veda a titolo esemplificativo i decreti legislativo 36, 37, 38, 39 e 40 del
2021). Per esempio; per far si che il valore educativo e pro-sociale sia
effettivo bisognerà disporre di infrastrutture e meglio regolamentare, a
livello di adempimenti, le società sportive dilettantistiche che così potranno
beneficiare di tutti i vantaggi del loro status.
Sul fronte operatori, i lavoratori del settore
dovranno essere favoriti nell’avvio e nella prosecuzione di una professione
legata alla promozione della salute.
Non c’è tempo da perdere. È necessario dare
risvolto a un nuovo comma che finalmente riconosce la dimensione sportiva come
un fatto della vita delle persone. È il momento utile e favorevole per
realizzare un reale welfare sportivo.
Athayde, P.,
Figueiredo, P. O. F. D. N., Matias, W. B., Rodríguez Díaz, Á., &
Mascarenhas, F. (2021). Entre o legal e o real: Estudo comparado entre a
legislação esportiva de brasil e espanha. Movimento, e27038. https://doi.org/10.22456/1982-8918.104147
Bodin, D. (2011).
Inclusión social y práctica deportiva: El deporte como herramienta de
construcción ciudadana en la España democrática, 1975-2000. In X. Pujadas Martí
(Ed.), Atletas y ciudadanos: Historia social del deporte en España
(1870-2010) (pp. 433–466). Alianza.
Calzolaio, S. (2012).
State and Regional Legislation in Italy in the Decade After the Constitutional
Reform (V. Gaballo, Trans.). Italian Journal of Public Law, 4(2),
399–454. https://www.ijpl.eu/wp-content/uploads/2022/10/7.-CALZOLAIO.pdf
Chaker, A.-N. (1999).
Etude des législations nationales relatives au sport en Europe. Ed. du
Conseil de l’Europe.
Chaker, A.-N. (2004).
Good governance in sport: A european survey. Council of Europe Publ.
Chappelet, J.-L.
(2010). Autonomy of sport in Europe. Council of Europe Publishing.
Constitución
Española (State
Constitution BOE-A-1978-31229). (1978). Agencia Estatal Boletín Oficial del
Estado. https://www.boe.es/eli/es/c/1978/12/27/(1)/con
Costituzione della
Repubblica Italiana. (1947). Gazzetta Ufficiale Serie Generale, 88(298),
3802–3816. https://www.gazzettaufficiale.it/do/gazzetta/downloadPdf?dataPubblicazioneGazzetta=19471227&numeroGazzetta=298&tipoSerie=FO&tipoSupplemento=GU&numeroSupplemento=0&progressivo=0&estensione=pdf&edizione=90&rangeAnni=
CU0020b – Modifica
all’articolo 33 della Costituzione, in materia di attività sportiva: A.C. 715-B
Cost. (Dossier XIX Legislatura 53/2; pp. 1–28). (2023). Servizio Studi del
Senato della Repubblica e Dipartimento Cultura della Camera dei Deputati. https://documenti.camera.it/leg19/dossier/pdf/CU0020b.pdf
Davis, T. (2001).
What is Sports Law? Marquette Sports Law Review, 11(2), 211–244. https://scholarship.law.marquette.edu/sportslaw/vol11/iss2/7
Eid, L., Lovecchio,
N., & Bussetti, M. (2012). Physical and Sport Education in Italy. Journal
of Physical Education & Health - Social Perspective, 1(2),
37–41. https://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-fb6a23d3-fc17-43c4-a2f1-b0b77f20e787
Joy, E. (Liz), Blair,
S. N., McBride, P., & Sallis, R. (2013). Physical activity counselling in
sports medicine: A call to action. British Journal of Sports Medicine, 47(1),
49–53. https://doi.org/10.1136/bjsports-2012-091620
Lasarte Álvarez, J.,
Ramos Prieto, J., Arribas León, M., & Hermosín Álvarez, M. (Eds.). (2008). Deporte
y fiscalidad (1st ed.). Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, Junta de
Andalucía. https://laboratoire-droit-sport.fr/wp-content/uploads/2013/12/Deporte-y-fiscalidad-2008.pdf
Lovecchio, N.
(2023a). Formare operatori sportivi per realizzare attività efficaci nel tempo
e quindi promuovere salute. In M. Fabbri, P. Malavasi, A. Rosa, & I.
Vannini (Eds.), Sistemi educativi, Orientamento, Lavoro: Sessione plenaria e
Sessioni parallele (pp. 457–459). Pensa MultiMedia. https://www.pensamultimedia.it/libro/9791255680598
Lovecchio, N.
(2023b). Il gioco dell’allenamento: Verso una modalità ludica
dell’allenamento. Marcianum Press.
Lovecchio, N., &
Borgogni, A. (2022). La Didattica delle Scienze Motorie per Favorire
l’Inclusione dei Bambini Nuovi Arrivati. Formazione & insegnamento, 20(3),
690–703. https://doi.org/10.7346/-fei-XX-03-22_47
Numerato, D., &
Flemr, L. (2013). Czech Republic. In I. O’Boyle & T. Bradbury (Eds.), Sport
Governance: International Case Studies (1st ed., pp. 229–242). Routledge.
Parrish, R. (2003). Sports
law and policy in the European Union. Manchester University Press.
Sallis, R. E. (2009).
Exercise is medicine and physicians need to prescribe it! British Journal of
Sports Medicine, 43(1), 3–4. https://doi.org/10.1136/bjsm.2008.054825
Sbetti, N. (2012). Giochi
di potere: Olimpiadi e politica da Atene a Londra, 1896-2012 (1st ed.). Le
Monnier università.
Siedentop, D., &
Van der Mars, H. (2022). Introduction to physical education, fitness, and
sport (9th ed.). Human Kinetics, Inc.
Soek, J. (2006).
Sport in national sports acts and constitutions: Definition, ratio legis and
objectives. The International Sports Law Journal, 3–4, 28. https://link.gale.com/apps/doc/A169017212/AONE?u=anon~1ffe7def&sid=googleScholar&xid=bd2cbc44
Thibault, L., &
Harvey, J. (2013). The Evolution of Federal Sport Policy from 1960 to Today. In
L. Thibault & J. Harvey (Eds.), Sport Policy in Canada (pp. 11–35).
Les Presses de l’Université d’Ottawa | University of Ottawa Press. https://books.openedition.org/uop/699
Trevisán, R. (2006).
El deportista en la República Argentina. In A. P. Olmeda (Ed.), El
deportista en el mundo: Su régimen jurídico en las Reglamentaciones de los
Estados y de las Federaciones Internacionales (pp. 271–304). Dykinson.
Tulli, U. (2012). Breve
storia delle Olimpiadi: Lo sport, la politica da de Coubertin a oggi (1st
ed.). Carocci.
van Drongelen, J.,
Jellinghaus, S. F. H., Janssen, J. M. M., & Maessen, M. J. (2017). Sports
law in the Netherlands. Wolters Kluwer.